GIUDIZI DI RESPONSABILITA' DAVANTI ALLA CORTE DEI CONTI

Sono due le forme di responsabilità, contemplate nel nostro ordinamento, rispetto alle quali sussiste la giurisdizione della Corte dei conti: la responsabilità amministrativa e quella contabile.

Si focalizzi, pertanto, l’attenzione sulla prima forma di responsabilità sopra richiamata; essa si configura esattamente come responsabilità per danno, quand’anche dotata – per le ragioni che seguono – di sue proprie caratteristiche.

In altri termini, la responsabilità amministrativa – cui ci si riferisce e che rientra nell’ambito giurisdizionale della Corte dei conti – è la responsabilità conseguente alla produzione – dolosa ovvero gravemente colposa – di un danno, quale derivante dalla commissione di un fatto illecito da parte di un soggetto che, rispetto alla Pubblica Amministrazione, si trovi in un rapporto c.d. di servizio.

Ciò premesso in termini generali, si prosegua con il dire che la caratteristica tipica della responsabilità amministrativa in esame – con riferimento all’elemento oggettivo della stessa – si sostanzia nel danno di natura squisitamente erariale, consistente nella diminuzione patrimoniale patita dall’Amministrazione di appartenenza del soggetto agente ovvero da un'altra diversa. Peraltro, quel medesimo danno erariale, può riguardare, oltre che – come detto – la PA in forma diretta, anche indirettamente un soggetto terzo rispetto al quale, in forza di accordi transattivi ovvero di sentenza di condanna, l’Amministrazione di riferimento sia tenuta comunque al risarcimento.

Nell’applicazione delle specifiche normative vanno attentamente considerati i profili evolutivi assunti dalla nozione di Pubblica Amministrazione, come indicati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, per i suoi effetti in tema d’individuazione delle fattispecie di danno erariale e ciò sia con riguardo alle tipologie di Enti pubblici possibili danneggiati, sia con riguardo ai soggetti citati nei giudizi di responsabilità amministrativa.

Altro ampliamento dei soggetti chiamati a rispondere nei giudizi di responsabilità erariale è stato affermato dalla medesima Corte di Cassazione a proposito di soggetti beneficiari finali (anche privati, persone fisiche o giuridiche) dei finanziamenti a destinazione vincolata nell'ambito di programmi comunitari, nazionali o regionali di sviluppo o infrastrutturazione territoriale e sociale.

La maggiore espansione soggettiva e oggettiva dell'ambito della giurisdizione amministrativa e contabile appare, infine, costituire un ulteriore strumento di contrasto alla “mala gestio” delle risorse dello Stato. Sinteticamente occorre sottolineare che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti ogni qualvolta la pretesa risarcitoria venga saldamente basata su censure concernenti un'attività svolta anche da soggetto privato, ma che si sia concretizzata in una gestione pubblica:

  • che si sia esplicitamente funzionalizzata al perseguimento di finalità pubbliche;
  • che abbia reso il soggetto privato compartecipe diretto e fattivo delle attività istituzionali pubbliche;
  • che abbia inferto un danno ingiusto all'Erario Pubblico.

È sufficiente che il soggetto, anche privato, venga investito nello svolgimento in modo continuativo di una determinata funzione in favore di una pubblica amministrazione o si inserisca nell'organizzazione della stessa, con particolari vincoli ed obblighi diretti ad assicurare la rispondenza dell’attività alle esigenze generali cui è preordinata.

Resta indifferente il titolo giuridico con il quale avvenga l'inserimento nell'organizzazione dell'Ente, gli strumenti giuridici adoperati, la veste giuridico-formale del soggetto presunto responsabile.

Il nuovo codice di giustizia contabile prevede che il patrocinio legale nei giudizi davanti alla Corte dei conti è demandato ad un avvocato davanti alle Sezioni giurisdizionali regionali, mentre è obbligatoria l’assistenza legale di un avvocato cassazionista davanti alle giurisdizioni superiori, ovverosia alle Sezioni giurisdizionali d'appello ed alle Sezioni Riunite.

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