Trattamento di fine servizio

Il Trattamento di fine servizio consiste in un’indennità erogata a favore del personale in regime di diritto pubblico, fra cui quello militare iscritto in ruolo, che è posto in quiescenza ed è parametrata agli anni di servizio effettivo, maggiorato dei periodi eventualmente riscattati a tali fini.
Il diritto al beneficio si consegue dopo aver compiuto almeno un anno di iscrizione al Fondo di Previdenza.
L’iscrizione al Fondo è obbligatoria e decorre dall’iscrizione in ruolo1, la quale prosegue per i militari anche durante il periodo di trattenimento in servizio o di richiamo2, a condizione che quest’ultimo avvenga “senza soluzione di continuità” e con percezione degli assegni di attività, fatta salva la facoltà dell’interessato di chiedere la liquidazione alla data di cessazione dal servizio.
Sul punto è tuttavia intervenuto l’I.N.P.S. con la circolare n. 159 del 28 ottobre 2021, che ha previsto la riliquidazione della buonuscita anche a favore dei militari richiamati in servizio a domanda e senza assegni, a condizione che siano effettuate le previste ritenute (pari al 9,60% del trattamento spettante al pari grado in servizio al momento del congedo), sia a carico del lavoratore che del datore di lavoro.
La liquidazione dell’indennità di buonuscita è richiesta contestualmente alla presentazione della domanda di cessazione dal servizio e il relativo diritto si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto lo stesso (in caso di pagamento rateale, i 5 anni decorrono a partire da ciascuna rata).
Nei casi di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente, l'Amministrazione è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni la necessaria documentazione all’Ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
E’ possibile riscattare i periodi o servizi utili ai fini della indennità di buonuscita, fra cui quelli resi senza iscrizione al Fondo di Previdenza ovvero costituenti maggiorazioni dell’anzianità di servizio; in tal caso è previsto il pagamento di un contributo a totale carico dell’interessato nella misura determinata dall’I.N.P.S..
In particolare, si possono riscattare:
- servizio militare pre-ruolo, fino alla data di iscrizione al Fondo di Previdenza;
- servizio militare di leva prestato anteriormente al 1.02.1987;
- maggiorazioni per campagne di guerra, servizi in zone d’intervento O.N.U., servizi di confine, volo e navigazione, servizi svolti con percezione dell’indennità mensile pensionabile e delle indennità da essa assorbite;
- periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario compiuti prima dell’arruolamento.
In relazione a uno stesso periodo, si applica la maggiorazione più vantaggiosa.
A decorrere dal 1.01.1998, le maggiorazioni figurative relative al servizio possono essere riscattate sino a un massimo di anni 5, mentre gli aumenti di servizio superiori a tale soglia già maturati sino al 31.12.1997 sono interamente valutabili.


1) In materia di previdenza degli appartenenti alle Forze armate, il servizio prestato in qualità di volontario precedentemente al passaggio in servizio permanente, non è computabile ai fini del l'indennità di buonuscita, e non può dar luogo a iscrizione anticipata nell’apposito Fondo previdenziale, ferma restando tuttavia la possibilità, a scelta dell’interessato, di procedere al riscatto del periodo di riferimento, con relativo assoggettamento a contribuzione volontaria (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis, 22-01-2018, n. 811).
Il servizio prestato dai militari in ferma prolungata non comporta l’obbligo per l’Amministrazione di procedere all’iscrizione d'ufficio dei soggetti in questione nel fondo di previdenza gestito dall’INPDAP e, per l’effetto, non comporta la ricongiunzione di detto periodo a quello successivamente prestato a tempo indeterminato ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, ma è solo riscattabile dagli interessati con onere contributivo a totale loro carico (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, Sent., 15-01-2013, n. 53).


2) L’iscrizione al fondo previdenziale per i pubblici impiegati ha effetto dalla data di decorrenza del trattamento economico di attività e cessa dalla data di cessazione del servizio. Tuttavia, nel caso in cui il dipendente sia trattenuto o richiamato in servizio “senza soluzione di continuità” e con percezione degli assegni di attività, l’iscrizione prosegue per tutto il periodo di trattenimento o di richiamo. È questo il caso dei militari per i quali, a determinate condizioni, si verifica che dopo la cessazione del servizio ordinario, si ha il richiamo e il trattenimento in servizio senza soluzione di continuità. Ne consegue che ai fini del rapporto di servizio e ai fini previdenziali, occorre considerare i due periodi ossia quello del servizio ordinario e quello a seguito del richiamo come parti del medesimo rapporto di servizio.

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